Perizie C.T.P. e C.T.U.

Come scegliere un buon consulente tecnico di parte (C.T.P. )

Innanzi tutto, il consulente tecnico di parte, deve essere un tecnico con il quale instaurare un rapporto fiduciario. È per questa ragione che va ricercato, e individuato, tra i tecnici di nostra conoscenza e di cui abbiamo stima. Quindi è bene, e sempre consigliabile, affidarsi ad un tecnico di fiducia, che possa partecipare con cognizione di causa, ai sopralluoghi fissati dal c.t.u., alle riunioni e ad ogni attività peritale, necessaria a stabilire la realtà dei fatti. La bravura di un consulente tecnico di parte, sta nel far recepire al meglio tutte le osservazioni che, di volta in volta, vorrà produrre, e guadagnarsi così, la stima e la fiducia del c.t.u., prima ancora che della corte giudicante. Solo in questo caso, infatti, il c.t.u., potrà prendere seriamente in considerazione l’operato del c.t.p., e sottoporre quanto osservato, all’attenzione del giudice. In definitiva, possiamo dire che quello del consulente tecnico di parte è un ruolo di fondamentale importanza, poiché un giusto contributo, e una corretta interazione con il perito  ufficiale, potrebbe cambiare drasticamente l’andamento della sentenza. Il consulente tecnico di parte, nel condurre la propria attività, deve garantire al proprio cliente, che quanto peritato dal c.t.u., sia veramente rispondente alla realtà dei fatti. Inoltre, con osservazioni mirate ed eventuali critiche al risultato raggiunto dallo stesso, contribuire a tutelare al massimo, gli interessi dell’assistito.

Il ruolo del Consulente tecnico di ufficio ( C. T. U. )

Il ruolo del Consulente tecnico di ufficio , supporta tecnicamente e scientificamente l’attività del giudice, è di tutt’altro genere. La figura del consulente tecnico di parte, è una figura complessa, poiché, dovrà offrire supporto einformazioni, al consulente tecnico di ufficio, incaricato dal giudice a capo della causa. Da qui si evince che le operazioni peritali, presuppongano due figure tecniche, il consulente tecnico di parte, individuato da una parte in causa ed il consulente tecnico di ufficio, un tecnico incaricato dal giudice. Va precisato, comunque, che a differenza del consulente tecnico d’ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte non è obbligatoria, ma caldamente consigliata. Infatti, è preferibile affidarsi ad un addetto ai lavori, in modo da poter valutare al meglio l’operato del c.t.u. e di tutta l’attività peritale, in genere. Tutte le volte in cui, una persona risulta implicata in una causa oppure, nei casi in cui sia lei parte attrice, ntendendo cioè, intraprenderne una, è buona norma incaricare un tecnico di fiducia, in modo che sia più semplice affiancare le attività condotte dal c.t.u.   La consulenza tecnica di parte, viene svolta da un professionista,esperto del settore e a sostegno di una determinata causa, in supporto della tesi formulata dalla  parte in causa che gli ha spontaneamente conferito l’incarico. Da qui si evince che, le operazioni peritali, presuppongano due figure tecniche, il consulente tecnico di parte, individuato da una parte in causa ed il consulente tecnico d’ufficio, incaricato dal giudice. Va precisato, comunque, che a differenza del consulente tecnico d’ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte non è obbligatoria, ma caldamente consigliata. In effetti, si può parlare di una consulenza tecnica di parte, relativa agli ambiti più disparati ma, trattando noi del settore edile e similari, daremo per scontato che ci si riferisca a consulenze tecnico di ambito edile, rendendo però valido per più branche, quanto andremo ad enunciare. L'art. 201, del codice di procedura civile, prevede che il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

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